LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;
Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 7 bis, comma 1;
Visto l’articolo 6 bis comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;
Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;
Visto il documento “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2026-2028, contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;
Vista la richiesta di parere sul suddetto Protocollo inviata ad ISPRA con nota di cui prot. n. 0252206 del 26/03/2026;
Visto il parere giunto da ISPRA con nota di cui prot. 0303705 del 17/04/2026 sul suddetto Protocollo, favorevole con prescrizioni;
Visto il documento “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2026-2028, di cui all’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale e le integrazioni richieste da ISPRA con il sopra citato parere;
Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità triennale e che, come riportato nel medesimo documento a pagina 1, “il parere favorevole concesso da ISPRA al presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee Guida, per il periodo di validità del protocollo” ovvero per gli anni 2026, 2027 e 2028;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
- di approvare il documento “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2026-2028, di cui all’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale.

