NORME DA RISPETTARE PER IL PRELIEVO DELLE SPECIE PICCIONE, TORTORA DAL COLLARE E STORNO
La Regione Toscana con delibera n° 959 del 30 agosto 2026 ha previsto l’apertura anticipata nelle giornate di mercoledì 2 settembre e domenica 6 settembre 2026 dalle ore 06,00 alle ore 19,00. Le specie prelevabili in deroga sono il Piccione, la Tortora dal Collare e lo Storno con le modalità previste dalle Delibere n° 677, 678 dello 08/06/2026 e n° 751 del 22/06/2026.
Riepilogo delle principali disposizioni della preapertura previste dalle delibere valide ad oggi con la raccomandazione di tenersi aggiornati su eventuali variazioni:
- La preapertura è ammessa esclusivamente nei territori a caccia programmata dell’ATC di residenza venatoria del cacciatore e solo ai cacciatori residenti in Toscana;
- In entrambe le giornate di preapertura è obbligatorio l’utilizzo del Tesserino Venatorio Digitale (TosCaccia). Dopo le giornate di preapertura è possibile disinstallare il tesserino venatorio digitale entro il 19 settembre 2026 e continuare la stagione venatoria utilizzando il tesserino cartaceo (in questo caso non sarà più possibile prelevare le specie in deroga);
- La preapertura non può essere effettuata nelle ZPS e negli altri territori indicati nel calendario venatorio. Nelle giornate di preapertura non è consentito l’uso del cane da riporto
- La preapertura è consentita unicamente da appostamenti temporanei o fissi; La distanza tra appostamenti temporanei è di 80 metri che possono essere istallati solo un’ora prima dell’orario di caccia;
- Quantitativi giornalieri prelevabili: Piccione n. 20 capi – Tortora dal Collare n. 10 capi
Storno n. 20 capi. Il carniere giornaliero delle tre specie è cumulabile.
- Il prelievo della specie Piccione e Tortora dal Collare può essere effettuato soltanto su terreni ove vi siano seminate o siano presenti coltivazioni di cereali autunno vernini o a semina primaverile o oleoproteaginose, (es. girasole, colza soia, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino, mais, grano, ecc.) nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta.
- Il prelievo dello Storno può essere effettuato soltanto nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti o in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei di vegetazione sparsi (almeno 2 piante) purché in piena terra, in presenza di frutto pendente e nei terreni in cui siano in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
- Per la specie Piccione e Tortora dal collare, come da delibera 677-678 del 08/06/26 punto 7, possono essere utilizzati zimbelli e/o stampi e/o richiami vivi delle specie consentite dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie Storno;
- Per la specie Storno, come da delibera 751 del 22/06/26 punto 6, possono essere utilizzati zimbelli/stampi, comunque non vivi, ad eccezione di quelli della specie Storno;
NORME PER L’INSTALLAZIONE DEGLI APPOSTAMENTI E DISTANZE DA RISPETTARE
- Per l’installazione degli appostamenti temporanei potrà essere utilizzata vegetazione spontanea, arbustiva ed erbacea appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente; Consentiti gli appostamenti temporanei costituiti in materia artificiale (tele, ecc.); L’istallazione solo da un ora prima dell’orario previsto per l’inizio della giornata di caccia.
- Verificare la distanza tra i vari appostamenti sia fissi che temporanei:

Distanza di 80 metri tra Appostamenti Temporanei

- Metri 100 tra appostamento temporaneo e fisso (200 metri da appostamenti per palmipedi e trampolieri);
- Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri da tutti gli appostamenti fissi;
Altre distanze da rispettare nell’istallazione degli appostamenti temporanei e durante l’attività venatoria:
- Distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia (tale limite non vale per ZRV, AFV, AAV, Fondi Chiusi);
- È vietato cacciare ad una distanza inferiore a 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, dalle macchine operatrici agricole in funzione e nelle zone distanti meno di 50 metri da ferrovie e da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali;
- È vietato sparare da distanza inferiore di 150 metri in direzione dai sopracitati immobili e vie di comunicazione, da stabbi, recinti ed aree delimitate destinate al ricovero ed alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.
- Attenzione in caso di recupero di un capo non lasciare l’arma incustodita nell’appostamento e uscire con il fucile scarico ed in custode.
- Al termine della giornata di caccia o in caso di spostamento in un altro sito l’appostamento temporaneo deve essere rimosso immediatamente, si devono raccogliere i bossoli sparati e lasciare il sito nelle condizioni trovate.
Attenersi alle norme sopracitate oltre al rispetto della legge e importante per dare un immagine del cacciatore civile rispettosa dell’ambiente

