La Regione Toscana ha emesso questa nota esplicativa che chiarisce le norme che regolano la giornata di caccia al cinghiale, come ad esempio il numero minimo di cacciatori (18) e la composizione della schiera dei cacciatori (iscritti/ospiti).
Oggetto: D.P.G.R. 48/R del 2017, Art. 73 comma 5. Numero minimo di cacciatori per poter svolgere la caccia al cinghiale in braccata.
Con riferimento al numero minimo di cacciatori per poter svolgere la caccia al cinghiale in braccata si specifica quanto segue: Il comma 5 dell’articolo 73 del DPGR 48/R/2017 consente alle squadre iscritte ad un ATC di unirsi e svolgere la braccata congiuntamente. In tal caso, ai fini del raggiungimento del numero minimo di cacciatori necessari per poter svolgere la caccia al cinghiale in braccata, si specifica che tutti i
cacciatori iscritti alle squadre che decidono di svolgere la braccata congiuntamente sono considerati iscritti a quella determinata azione di caccia e quindi non rientrano nelle limitazioni numeriche previste per gli ospiti.
Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 18 cacciatori tra ospiti ed iscritti alla squadra. Tale numero può raggiungersi anche con la somma di cacciatori afferenti a due o più squadre che svolgono insieme la braccata. Il numero di cacciatori ospiti deve essere comunque inferiore alla metà dei cacciatori presenti alla braccata.
La l.r. 10/2016 articolo 6 comma 8 prevede che “al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati alle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attivo sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto cacciatori iscritti.”
Pertanto ai fini del raggiungimento del numero minimo richiesto dalla l.r. 10/2016 è comunque necessario che partecipino alla braccata 18 cacciatori “iscritti”. La ratio di tale disposizione è di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo e quindi lo svolgimento delle braccate tramite personale adeguatamente preparato. A tal fine, con la stessa l.r. 10/2016 è stato introdotto nella l.r.3/1994 il registro dei cacciatori abilitati alla caccia agli ungulati. Gli “iscritti” di cui all’articolo 6, comma 8 della l.r. 10/2016, sono i cacciatori iscritti nei registri di cui all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994.
Quindi, concorrono al raggiungimento del numero minimo di 18 partecipanti alla braccata:
– i cacciatori iscritti alla squadra ospitante
– cacciatori iscritti alla squadra, facente parte del medesimo ATC, che svolge congiuntamente la braccata.
– ulteriori cacciatori ospiti iscritti all’ATC e in possesso dei requisiti individuati all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994, in misura inferiore alla metà dei cacciatori presenti alla braccata.
Fermo restando quanto sopra indicato per il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, per quanto riguarda gli ospiti si richiama quanto previsto al comma 6 dell’articolo 73, ovvero che “alle braccate al cinghiale possono partecipare in qualità di ospiti anche cacciatori iscritti all’ATC non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 72 e non iscritti alla squadra, e cacciatori in mobilità.”
Il responsabile della squadra ( nel caso di braccata congiunta il responsabile della squadra ospitante) compila regolarmente la scheda di presenza della giornata di caccia riportando l’elenco dei cacciatori iscritti alla propria squadra, partecipanti alla battuta.
Nella scheda di presenza giornaliera deve essere anche specificato l’eventuale presenza della squadra che svolge congiuntamente la braccata con l’elenco dei relativi partecipanti. Nella medesima scheda di presenza giornaliera deve essere riportato anche l’elenco dei cacciatori ospiti. Tali procedure sono sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili. Il responsabile della squadra ospitante si accerta del possesso dei requisiti di ciascun partecipante.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Paolo Banti