Pubblicata oggi la nuova ordinanza presidenziale sul contrasto dell’Emergenza PSA. Di seguito il deliberato, allegati:
- l’Atto
- l’elenco dei comuni ricadenti nelle aree a controllo numerico in cui la caccia al cinghiale in braccata e girata è prorogata al 28 febbraio e tutti i capi abbattuti devono essere testati.
- le misure specifiche per le aree I, II, III, CEV e di riduzione numerica.
- che, nei territori elencati nell’allegato I Parte II (Zona di Restrizione II) e Parte III (Zona di Restrizione III) e nell’allegato 2 Parte A (Zona Infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e s.m.i., comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate – ad integrazione delle Ordinanze Commissariali vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:
a. i comuni devono affiggere all’ingresso dei centri abitati e dei paesi apposita segnaletica, predisposta dal Settore Veterinario (di seguito SV) dell’AUSL territorialmente competente, di avviso di accesso in zona di restrizione per PSA;
b. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell’AUSL territorialmente competente;
c. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell’AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all’interno dell’area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell’AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;
d. per le attività di prelievo venatorio e controllo faunistico si rimanda all’Allegato B del presente Atto e di questo facente parte integrante;
e. i GOT di II° livello di cui alla DGR n. 1519/2023 sono gli unici responsabili dell’avvio delle procedure di controllo sanitario. I referenti dei GOT, avvisati tutti i rappresentanti designati, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari, per l’attivazione degli interventi di controllo per motivazione sanitaria.
L’attività di controllo faunistico ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana. Le azioni di
controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo la prioritizzazione e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto nell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 e s.m.i. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell’Allegato B del presente atto. Qualora l’ente gestore dell’area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo previsti in applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l’ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;
f. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l’efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all’attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;
g. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione II e III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n.7/2025;
i. i capi abbattuti possono essere destinati all’autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell’operatore volontario secondo quanto previsto nell’Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla PSA e proceduralizzato nell’Allegato A dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 28.08.2024 «Disposizioni per l’uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale; - che nei Comuni elencati nell’allegato I Parte I (Zona di Restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, comunque indicati sul portale istituzionale della Regione, vengano adottate- ad integrazione delle Ordinanze Commissariali vigenti a cui si rimanda – le misure di seguito riportate:
a. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell’AUSL territorialmente competente;
b. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell’AUSL territorialmente competente. Deve essere individuato, all’interno dell’area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell’AUSL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;
c. per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico si rimanda all’Allegato B del presente Atto;
d. i GOT di II° livello di cui alla DGR n. 1519/2023 sono gli unici responsabili dell’avvio delle procedure di controllo sanitario. I referenti dei GOT, avvisati tutti i rappresentanti designati, in conformità con gli Atti emanati dalla Struttura Commissariale, dispongono i pareri sanitari necessari, per l’attivazione degli interventi di controllo per motivazione sanitaria.
L’attività di controllo faunistico ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo la prioritizzazione e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR n. 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento e le indicazioni della Struttura Commissariale. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto previsto nell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025 e s.m.i.. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e della Città Metropolitana o dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e e attuate avvalendosi anche degli operatori previsti nell’Allegato B del presente atto. Qualora l’ente gestore dell’area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo previsti in applicazione di quanto stabilito dalla DGR n. 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l’ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;
e. gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l’efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all’attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;
f. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione I indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell’Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 7/2025;
g. i capi abbattuti possono essere destinati all’autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell’operatore volontario secondo quanto previsto nell’Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla PSA e proceduralizzato nell’Allegato A dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 28.08.2024 «Disposizioni per l’uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », tale disposizioni verranno aggiornate con specifici atti emanati dal competente Settore regionale; - nei Comuni ricadenti nella Zona CEV, il cui elenco è reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze Commissariali vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all’Allegato B al presente atto, riportante l’elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite;
- che, nelle Unità di Gestione (UDG) o in loro porzioni territoriali incluse nelle “Zone a Riduzione numerica”, di cui all’allegato A al presente atto, oltre a quanto previsto dalle Ordinanze Commissariali vigenti, per quanto riguarda gli aspetti faunistico-venatori, vengano adottate le misure di cui all’Allegato B al presente Atto, riportante l’elenco delle attività di prelievo venatorio e controllo faunistico consentite;
- che alle UDG ricadenti anche solo parzialmente nel buffer della Zona di Riduzione, come stabilita dagli atti della Struttura Commissariale, si applica in tutto il territorio la gestione prevista per tale Zona, fatte salve le porzioni eventualmente ricadenti in Zona di Restrizione I, II, III o Zona CEV;
- che i GOT abbiano il ruolo di supporto alle attività di coordinamento della struttura commissariale per le finalità di contenimento della popolazione di cinghiali e che svolgano il coordinamento territoriale delle attività, tra cui il depopolamento e garantiscano la puntuale attuazione delle Ordinanze, Note e protocolli ufficiali emanati dal Commissario Straordinario alla PSA;
- che nelle UDG ricadenti nella Zona di Riduzione numerica, per le attività di prelievo venatorio e controllo/contenimento faunistico di cui all’Allegato B del presente Atto, non si applica quanto previsto dal punto 2.3 del Calendario Venatorio regionale 2025/2026, cioè la possibilità da parte degli ATC di riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale nelle aree non vocate sino a 400 metri dal confine delle aree vocate. In queste UDG è autorizzata la caccia al cinghiale in braccata e girata fino al 28 febbraio 2026. Il prelievo selettivo mantiene i propri tempi previsti dai piani approvati;
- che, considerata la necessità di ampliare il personale volontario a disposizione per le attività di controllo, in deroga a quanto in proposito stabilito dal DPGR 36/R/2022, è consentita l’abilitazione al controllo sulla specie cinghiale e l’impiego nelle operazioni di controllo di cacciatori iscritti all’ATC da almeno un anno, o aventi residenza venatoria in Toscana, nonché di quelli indicati nelle liste per le altre UDG (istituti privati ed aree protette) come da Allegato B. Nelle aree protette di cui L. n. 394/1991 e alla l.r. n. 30/2015 gli operatori abilitati al controllo degli ungulati ai sensi dell’art. 37 l.r. n. 3/1994 sono equiparati a quelli abilitati dagli enti gestori per la gestione delle medesime specie;
- che, fermo restando il divieto di cui all’Ordinanza n. 7/2025 art. 4, commi 1 e 2 circa la possibilità di svolgere le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale nelle zone soggette a restrizione, si riserva la possibilità in casi specifici e, in presenza di particolari esigenze, di valutare di comune accordo con la Struttura Commissariale eventuali richieste di deroga al dettato ordinativo.
Per le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani recintate, oltre a capi di cinghiale già autorizzati, possono essere ivi detenuti cervidi provenienti da allevamento. Le suddette aree ricadenti nelle zone di restrizione devono garantire adeguati standard di biosicurezza tra cui la doppia recinzione già prevista per gli allevamenti dal D.M. 28 giugno 2022, inoltre la procedura per il mantenimento della attività dovrà essere concordata con la Struttura Commissariale che potrà fornire una apposita deroga autorizzativa; - che, fatto salvo quanto previsto dell’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 7/2025, la vigilanza sull’applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia affidata alle competenti autorità locali, ovvero i SV delle AUSL, le polizie provinciali, la polizia della Città Metropolitana e gli enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla l.r. n. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge n. 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell’ordine;
- che tutti i cinghiali prelevati nelle aree a restrizione in caccia e controllo siano annotati sull’apposita applicazione digitale fornita dalla Regione Toscana e che a cura dei soggetti gestori delle aree protette siano inseriti, senza ritardo, i risultati degli interventi di controllo effettuati sulla apposita sezione del Portale Regionale Toscaccia;

