Regione Toscana, con la Delibera 1323 del 9-8-25, ha deciso di autorizzare gli ATC, sul territorio di propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, alla organizzazione ed esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale con la forma della braccata, nell’arco temporale 1 ottobre – 31 gennaio nel rispetto dei criteri sotto indicati:
- gli interventi devono essere condotti esclusivamente per due giorni alla settimana, con l’esclusione del martedì e venerdì, con inizio dopo le ore 10.00. Per il territorio ricadente in area non vocata al cinghiale di competenza dell’ATC 10 Arcipelago Toscano le giornate autorizzabili sono nel numero massimo di tre alla settimana e le attività dovranno avere inizio dopo le ore 09.00;
- gli interventi si svolgeranno secondo un calendario deciso dall’ATC, che dovrà essere comunicato con almeno 48 ore di anticipo alla Polizia Provinciale e in aree individuate dal medesimo ATC;
- le aree di intervento devono essere prioritariamente quelle colpite da danni all’agricoltura causati dal cinghiale nel corso del 2025;
- gli interventi devono essere effettuati dalle squadre iscritte all’ATC, da questo di volta in volta individuate;
- l’ATC dovrà assicurare una turnazione delle squadre partecipanti per ciascuna area di intervento, escludendo qualsiasi forma di assegnazione;
- l’ATC deve pubblicare gli interventi sul proprio sito istituzionale con almeno 48 ore di anticipo;
- è facoltà dell’ATC escludere dalle attività le squadre che adotteranno comportamenti difformi alle direttive impartite o che non collaboreranno alla efficace realizzazione dei prelievi;
- gli interventi devono comunque rispettare lo svolgimento delle altre forme di caccia attuate in tali territori;
- l’ATC deve preventivamente informare e sensibilizzare i partecipanti sul rispetto delle principali norme di sicurezza, in relazione al luogo di attività; tutti i partecipanti sono tenuti a indossare indumenti ad alta visibilità;
- per gli interventi si applicano, in particolare, le norme di cui all’art. 73, commi 6 e 7 e all’art. 74 comma 12 del DPGR 36/R/2022;
- resta fermo quanto disposto dagli atti nazionali e regionali per il contrasto alla Peste Suina Africana (PSA);

